Art. 10.
(Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza).

      1. Per l'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un apposito Dipartimento per i servizi informativi per la sicurezza, di seguito denominato «Dipartimento».
      2. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza che opera in base alle deleghe ad esso conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri. Non sono delegabili le funzioni relative alle autorizzazioni previste dalla disciplina delle garanzie funzionali di cui alla sezione IV del capo II e le attribuzioni previste dal capo III in materia di segreto di Stato per le quali non sia espressamente prevista la facoltà di delega.
      3. Il Dipartimento dirige e coordina, attraverso direttive impartite ai rispettivi direttori, le attività dei Servizi previsti dagli articoli 11 e 12, assicurando il coordinamento e la reciproca collaborazione; provvede alle attività di reclutamento e di formazione del personale; provvede all'attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali

 

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e di personale ai citati Servizi. È altresì compito del Dipartimento assicurare il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
      4. Il Dipartimento coordina le attività dei comitati e dei tavoli di lavoro per la cooperazione interna finalizzata allo scambio di informazioni con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria.
      5. Il Dipartimento è diretto da un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CISI e del Comitato parlamentare.
      6. Presso il Dipartimento, per le funzioni di formazione, è istituita una scuola di alta formazione per il personale che opera nei servizi per la sicurezza il cui ordinamento è fissato nei decreti di cui al comma 7.
      7. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento previste dalla presente legge e per i compiti di organizzazione e di gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente del Consiglio dei ministri individua con propri decreti le strutture in cui si articola il Dipartimento, acquisito il parere del CISI e del Comitato parlamentare, che deve essere reso entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei ministri ne può prescindere.